SOCIETA' PER GLI STUDI

        NATURALISTICI

        DELLA ROMAGNA   APS

           Associazione di Promozione Sociale

     S T A T U T O

Approvato dall'Assemblea il 16 aprile 2019

con modifiche al precedente Statuto Sociale

in applicazione del  D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117

"Codice del Terzo settore"

così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018  n.105

 

Art. 1   - Denominazione e sede legale

Art. 2   - Definizioni geografiche

Art. 3   - Fini dell'Associazione

Art. 4   - Pubblicazioni sociali

Art. 5   - Risorse economiche - patrimonio

Art. 6   - Soci

Art. 7   - Diritti e doveri dei Soci

Art. 8   - Elenco del Soci e diritto alla privacy

Art. 9   - Categorie dei Soci

Art. 10 - Esercizio sociale e bilancio

Art. 11 - Quote sociali

Art. 12 - Decadenza da Socio

Art. 13 - Organi dell'Associazione

Art. 14 - Assemblea dei Soci

Art. 15 - Data dell'assemblea ordinaria

Art. 16 - Oggetto dell'assemblea

Art. 17 - Presidente e Segretario dell'assemblea

Art. 18 - Validità dell'assemblea

Art. 19 - Presidente

Art. 20 - Vice-Presidente, Segretario, Tesoriere

Art. 21 - Consiglio Direttivo

Art. 22 - Elezioni sociali

Art. 23 - Durata degli incarichi

Art. 24 - Decadenza dalle cariche

Art. 25 - Sostituzione di membri del Consiglio Direttivo

Art. 26 - Riunioni del Consiglio Direttivo

Art. 27 - Poteri ed obblighi del Consiglio Direttivo

Art. 28 - Revisori dei conti

Art. 29 - Collegio dei Probiviri

Art. 30 - Rapporti esterni dell'Associazione

Art. 31 - Organizzazione editoriale

Art. 32 - Biblioteca

Art. 33 - Scioglimento dell'Associazione

Art. 34 - Clausola di rinvio

Art. 35 - Norme transitorie

 

 

Art. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE LEGALE

E' costituita, ai sensi degli articoli 36 e segg. del Codice Civile e del D.Lgs.. n. 117 del 3/7/2017 l'Associazione di Promozione Sociale “SOCIETA' PER GLI STUDI NATURALISTICI DELLA ROMAGNA APS , con sede legale in Forlì, V.le Roma n. 18. La variazione della sede legale all'interno del Comune di Forlì non costituisce variazione del presente statuto.

La durata dell'Associazione è illimitata e può essere anticipatamente sciolta ai sensi dell'Art. 33 del presente statuto.

 

Art. 2 - DEFINIZIONI GEOGRAFICHE

Ai fini della presente Associazione, vengono considerati confini geografici della Romagna: il fiume Reno a valle di Bastia, il corso del fiume Sillaro, la dorsale del M. Oggioli, la dorsale dell'Appennino, la dorsale del M. Carpegna fino allo sperone di Focara, il mare Adriatico.

Ai fini dell' Art. 4, vengono considerate "immediate adiacenze della Romagna" le province italiane con essa confinanti.

 

Art. 3 - FINI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione non ha fini di lucro. Persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- contribuire alla conoscenza, alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio naturalistico romagnolo, alla tutela dell'ambiente;

- promuovere la diffusione della cultura naturalistica in Romagna.

Per il perseguimento delle predette finalità l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale in favore dei propri associati, dei loro familiari conviventi o di terzi, le seguenti attività di interesse generale:

- educazione, istruzione, formazione e altre attività culturali di interesse sociale con finalità educative;

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio naturalistico e del paesaggio;

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative, incluse attività editoriali, di promozione e di diffusioni della cultura naturalistica.

A titolo esemplificativo e non esaustivo l'Associazione si propone di promuovere studi, ricerche, manifestazioni, pubblicazioni, conferenze, convegni, progetti didattici a favore di dei docenti, attività di educazione e sensibilizzazione delle fasce più giovani. 

Per il perseguimento dei fini istituzionali, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo Settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale.

Può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo Settore. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella  di lavoratore subordinato o autonomo. L'associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi  i volontari di cui si avvale.  Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'associazione e le amministrazioni pubbliche.

 

Art. 4 - PUBBLICAZIONI SOCIALI

L'Associazione si fa carico di coordinare la pubblicazione di un "Notiziario" a cadenza almeno semestrale, nonché di un periodico scientifico denominato "Quaderno di Studi e Notizie di Storia Naturale della Romagna" a cadenza variabile, determinata di anno in anno a giudizio insindacabile della organizzazione editoriale dell'Associazione indicata all'Art. 31. Nelle pubblicazioni sociali avranno priorità i lavori presentati dai Soci e quelli sulla Romagna propriamente detta (Art. 2), seguiti da quelli sulle immediate adiacenze della Romagna. Potranno essere pubblicati anche lavori su altre aree geografiche, se compatibili con le risorse disponibili.

I Soci Onorari e il Direttore Responsabile delle pubblicazioni ricevono di diritto le pubblicazioni sociali. Tutti gli altri Soci le riceveranno solo se in regola con la quota sociale dell'anno.

 

Art. 5 - RISORSE ECONOMICHE - PATRIMONIO

L’Associazione trae le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi delle attività a favore dei Soci, dei loro familiari, di terzi, proventi delle attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le altre risorse economiche sopra elencate, le entrate e le rendite comunque conseguite. Tutto quanto costituente il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

II fondo comune così costituito non sarà mai ripartibile tra i Soci durante la vita dell'associazione nè all'atto del suo scioglimento.

E’ fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

 

Art. 6 - SOCI

Il numero dei Soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere al minimo stabilito dalla legge.

Tutte le persone fisiche possono aderire all'Associazione, mediante la presentazione di una domanda indirizzata al Consiglio Direttivo recante le informazioni all'aspirante Socio in merito all'applicazione del Dlgs 196/2003 come da successivo Art. 8.

E’ espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo ed ai diritti che ne derivano.

La domanda comporta l'accettazione dello Statuto sociale e di eventuali regolamenti e delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

La richiesta di associazione di minori dovrà essere controfirmata da chi esercita la patria potestà.

’L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei Soci, né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all’interessato. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all’interessato entro 60 giorni; quest’ultimo, entro i successivi 30 giorni, può proporre appello al Collegio dei Probiviri ovvero, nel caso in cui l’organo non sia stato istituito, all’Assemblea dei Soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.

 

 Art. 7  -  DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i Soci hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri.

In particolare, la qualifica di Socio comporta il diritto:

- di godere dell’elettorato attivo e passivo; nel caso di Soci minorenni, il diritto di voto attivo è esercitato dagli esercenti la potestà genitoriale, mentre solo al compimento della maggiore età essi acquisiranno il diritto ad essere candidati, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti, ad una carica elettiva dell’Associazione.

- di essere informati su tutte le attività dell’Associazione;

- di partecipare attivamente alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito alla nomina degli organi direttivi dell’Associazione, all’approvazione del bilancio di esercizio, alla modifica delle norme dello Statuto e degli eventuali Regolamenti interni;

- di ricevere le pubblicazioni loro dedicate (Art. 4).

- esaminare i libri sociali purché rimangano all'interno della sede.

I Soci hanno il dovere:

- di osservare il presente Statuto, l’eventuale Regolamento interno e tutte le deliberazioni legittimamente adottate dagli Organi sociali;

- di  mantenere sempre un comportamento compatibile con gli scopi e le finalità dell'Associazione;

- di  svolgere la propria attività nell’Associazione in modo personale, volontario e gratuito, in ragione delle proprie disponibilità, senza fini di lucro anche indiretto, pur mantenendo il diritto di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata;

- di versare, nei termini fissati dal Consiglio Direttivo, la quota associativa annuale (Art. 11) e gli eventuali contributi supplementari stabiliti in funzione dei programmi di attività;

- di mantenere nei confronti degli altri Soci un comportamento caratterizzato da spirito di solidarietà, di correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate dagli Organi sociali.

 

Art. 8 - ELENCO DEI SOCI E DIRITTO ALLA PRIVACY

L'elenco dei Soci, tenuto in apposito registro custodito dal Segretario dell'Associazione, sarà pubblicato periodicamente sul Notiziario dell'Associazione.

Nel rispetto del Dlgs 196/2003 sulla tutela della privacy, dall'elenco dei Soci reso pubblico nei suddetti modi, saranno omessi i nominativi di quei Soci che avranno chiesto alla Segreteria dell'Associazione di non comparire nell'elenco stesso.

I nuovi Soci dovranno specificare nella richiesta di associazione se accettano o meno che il loro nome e indirizzo e la loro qualità di associati vengano resi pubblici.

 

Art. 9 - CATEGORIE DI SOCI

I Soci si distinguono in:

- Ordinari

- Onorari

Sono Soci Onorari illustri cultori degli studi naturalistici che si siano distinti in campo nazionale ed estero, o persone particolarmente benemerite dell'Associazione. I Soci Onorari sono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

 

Art. 10 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale ha inizio con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno.

L’Associazione, in relazione all’esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.

Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell’Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell’Assemblea indetta per la sua approvazione. L’Assemblea approva il bilancio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Qualora l’Associazione consegua entrate inferiori ad Euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del Rendiconto per cassa.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

 

Art. 11 - QUOTE SOCIALI

Le quote sociali sono stabilite dall'Assemblea generale su proposta del Consiglio Direttivo e devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno.

Le quote associative e gli eventuali contributi supplementari sono intrasmissibili e non rivalutabili.

 

Art. 12 - DECADENZA DA SOCIO

L'adesione alla Società si intende rinnovata automaticamente di anno in anno.

La decadenza da Socio avviene per volontarie dimissioni, per decesso o per morosità, come da Art. 11; le volontarie dimissioni devono essere comunicate per iscritto entro il 31 marzo di ogni anno; qualora ciò non avvenga i Soci saranno considerati tali anche per l'anno successivo. La radiazione di un Socio può essere decretata dall'Assemblea su proposta del Collegio dei Probiviri, in caso di colpa grave o indegnità.

In ogni caso, prima di procedere alla radiazione, devono essere contestati per iscritto al Socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica in assemblea. Il Socio dimissionario o radiato non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

 

Art. 13 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci

- il Presidente

- il Consiglio Direttivo

- il Collegio dei Revisori dei Conti

- il Collegio dei Probiviri.

Presidente, Consiglio Direttivo e Collegi sono organi elettivi. Nessun compenso è dovuto ai membri di questi organi, salvo eventuale rimborso delle spese sostenute per l'Associazione, preventivamente approvate e documentate.

 

Art. 14 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea dei Soci è convocata in via ordinaria di norma una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne riconosca la necessità o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci. In questo ultimo caso la convocazione  deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea verrà convocata dal Presidente con avviso da far pervenire ai Soci anche tramite le pubblicazioni sociali (Art. 4) almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima e della seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto i Soci Onorari e Ordinari in regola con il versamento della quota sociale dell'anno secondo il principio del voto singolo.

Ciascun Socio può farsi rappresentare da altri Soci con delega scritta. Non si possono rilasciare più di due deleghe ad una stessa persona. I Consiglieri possono ricevere deleghe a meno che non si tratti di approvare il bilancio o di deliberazioni in merito a responsabilità di membri del Consiglio.

 

Art. 15 - DATA DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria si tiene entro il mese di aprile di ogni anno e, qualora sussistano particolari ragioni, entro i primi 6 mesi dell'anno (vedi anche Art. 11), presso la sede legale o, in caso di indisponibilità, in sede da destinarsi da parte del Consiglio.

Saranno indette due convocazioni dell'Assemblea, in date differenti, per soddisfare le condizioni di validità di cui all'Art. 18.

 

Art. 16 - OGGETTO DELL'ASSEMBLEA

L’Assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell’Assemblea Straordinaria; è considerata straordinaria quando è chiamata a deliberare sulle modifiche di statuto (Art.18), sulla fusione, scissione o trasformazione della associazione e sullo scioglimento dell'Associazione (Art.33).

L'Assemblea ordinaria provvede a:

- elaborare e fissare i principi e gli indirizzi generali della associazione;

- approvare eventuali regolamenti interni;

- stabilire il numero dei consiglieri del Consiglio direttivo (Art. 21);

- eleggere il Presidente e  il Consiglio Direttivo (Art. 22)

- eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri (Art. 22)

- ratificare le ammissioni e i provvedimenti di esclusione dei Soci proposti Collegio dei Probiviri (Art. 6)

- nominare i Soci Onorari su proposta del Consiglio Direttivo;

- sentita la relazione dei Revisori dei Conti, approvare il bilancio di esercizio e la relazione sull'attività svolta (Art. 10).

- Stabilire l'ammontare delle quote sociali su proposta del Consiglio Direttivo;

Il voto per l'approvazione della relazione e del bilancio di esercizio avviene per alzata di mano ed a maggioranza semplice (Art. 14). I Soci che non approvano, possono avere la parola per illustrare le ragioni del  voto contrario.

In caso di mancata approvazione della relazione e del bilancio di esercizio, il Consiglio Direttivo dovrà intendersi dimissionario e, qualora il Consiglio stesso non sia già al termine del mandato triennale, si procederà a nuova elezione del Consiglio con Assemblea straordinaria, convocata entro un mese dal Presidente dell'Associazione o, in caso di inadempienza, dal Presidente del Collegio dei Probiviri. L'Assemblea delibera sulla proposta di bilancio preventivo, sui diversi argomenti all'ordine del giorno e sugli indirizzi generali dell'Associazione. Eventuali proposte dei Soci da sottoporre all'Assemblea dovranno pervenire al Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima della data della riunione. E' tuttavia facoltà del Presidente dell'Assemblea consentire che vengano discusse anche proposte di Soci pervenute dopo tale termine.

 

Art. 17 - PRESIDENTE E SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione, in mancanza dal Vice Presidente; in loro assenza l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario. Delle riunioni si redige un verbale nell'apposito libro che sarà firmato dal Presidente e dal Segretario.

 

Art. 18 - VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. E’ il massimo organo rappresentativo dei Soci dell’Associazione che la costituiscono. E' convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione dei bilancio di esercizio; è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell’Associazione, o per l’assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei Soci in regola col il pagamento della quota associativa annuale. Le proposte di variazione allo Statuto dovranno pervenire ai Soci almeno un mese prima della data fissata per l'Assemblea.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell’organo direttivo scelto dai presenti.

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei Soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall’orario di convocazione.

Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L’Assemblea straordinaria che delibera sulle modifiche dello statuto, è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci. 

La deliberazione è assunta in prima convocazione con il voto favorevole della metà più uno dei Soci, mentre in seconda convocazione è assunta con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati purché adottata all’unanimità.

Per l’Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, oltre che sulla fusione, scissione o trasformazione dell’Associazione, è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto.

 

Art. 19 - PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, presiede l'Assemblea del Soci, il Consiglio Direttivo ed esercita tutte le funzioni demandategli dallo Statuto. In caso di assenza o impedimento, tutte le funzioni sono esercitate dal Vice-Presidente.

In caso di cessazione, di decadenza o di dimissioni viene nominato il primo dei non eletti ai sensi dell'art. 22. In tal caso il nuovo presidente rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

 

Art. 20 - VICE-PRESIDENTE, SEGRETARIO E TESORIERE

Il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere vengono nominati dal Consiglio nel proprio seno.

Il Segretario custodisce il registro dei Soci, i verbali delle riunioni e l'archivio della corrispondenza.

Il Tesoriere custodisce il registro contabile, tiene le scritture contabili ed è il cassiere dell'Associazione, con le necessarie procure.

 

Art. 21 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione della Associazione ed è composto dal Presidente e da un numero pari di membri compreso tra un minimo di 4 ed un massimo di 10 eletti fra i Soci.

Elegge al proprio interno il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere che formano l'Ufficio di Presidenza.

Il poter di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazione del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

I componenti del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate per le attività prestate ai fini dello svolgimento della funzione, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

 

Art. 22 - ELEZIONI SOCIALI

Il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo, i Revisori dei Conti ed i Probiviri vengono eletti dall'Assemblea generale, tra i Soci, con una votazione a scrutinio segreto e a maggioranza semplice. La scheda elettorale sarà suddivisa in quattro sezioni. La prima sezione, per 1'elezione del Presidente della Società, consente di indicare un solo nome; la seconda, per i Consiglieri, consente di indicarne fino al numero previsto; la terza, per i Revisori dei Conti, consente di indicare due nomi; la quarta, per i Probiviri, consente di indicarne tre.

Le schede votate potranno essere consegnate di persona o da un altro Socio per delega, entro i limiti stabiliti per la rappresentanza dall'Art. 14, oppure inviate per corrispondenza nel termini di tempo fissati nell'avviso di convocazione dell'Assemblea e secondo modalità che assicurino la segretezza del voto.

La scheda sarà spedita ai Soci aventi diritto al voto a cura dell'Ufficio di Presidenza, non meno di quindici giorni prima di quello fissato per la votazione. I Soci presenti in Assemblea che risultassero sprovvisti di scheda, potranno ottenerla dal Segretario.

E' consentita la presentazione di liste orientative di candidati sottoscritte da non meno di dieci Soci aventi diritto al voto. Tuttavia gli elettori hanno facoltà di votare anche nomi non inclusi nelle liste orientative.

L'Assemblea sceglie nel proprio seno tre scrutatori, formanti l'Ufficio Elettorale, fra i quali il più anziano di età assume le funzioni di Presidente dell'Ufficio Elettorale.

L'urna elettorale sarà aperta mezz'ora dopo l'apertura effettiva dell'Assemblea. Vi saranno pubblicamente immesse, a cura dell'Ufficio Elettorale, le schede inviate per corrispondenza e pervenute entro il termine fissato. Dopo che tutti i Soci presenti avranno votato, l'Ufficio Elettorale darà immediatamente inizio allo scrutinio delle schede. Sulla validità dei singoli voti durante lo scrutinio decide, a maggioranza, l'Ufficio Elettorale.

Dopo lo scrutinio, il Presidente dell'Ufficio Elettorale comunica all'Assemblea il risultato delle votazioni. Qualora, da parte di uno o più Soci, vengano segnalate irregolarità nell'operato dell'Ufficio Elettorale, il Presidente dell'Assemblea ha facoltà di disporre un nuovo scrutinio delle schede, con la partecipazione del Segretario.

Al termine delle votazioni, le schede saranno conservate a cura del Presidente dell'ufficio Elettorale e da esso distrutte dopo dieci giorni, qualora non siano stati presentati ricorsi.

Sugli eventuali ricorsi, da presentarsi entro il termine di tre giorni dalla proclamazione del risultati, decide, entro l'ulteriore termine di sette giorni, una Commissione formata dal Presidente dell'Assemblea e dal Collegio dei Probiviri, con esclusione di colui o di coloro la cui elezione fosse oggetto di eventuale contestazione.

Il Socio che risultasse validamente eletto in due o più organi sociali ha la facoltà di opzione.

Entro il termine di quindici giorni dalla proclamazione dei risultati dello scrutinio, il Presidente dell'Assemblea ne dà comunicazione ai nuovi eletti e li insedia nella carica rispettiva, presenziando alle consegne da parte degli uscenti.

 

Art. 23 - DURATA DEGLI INCARICHI

Tutti i componenti degli organi sociali elettivi resteranno in carica per tre anni, salvo inadempienza dei doveri sociali previsti dall'Art. 7, e sono rieleggibili.

 

Art. 24 - DECADENZA DALLE CARICHE

Decadono dalle rispettive cariche i Consiglieri o i membri dei Collegi i quali si astengano, senza giustificato motivo, per quattro volte consecutive dal partecipare alle sedute dell'organo sociale del quale fanno parte.

 

Art. 25 - SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Qualora uno o più del membri del Consiglio Direttivo, minore o uguale  alla metà del loro numero complessivo, rinuncino alla carica o cessino dal far parte del Consiglio medesimo, congiuntamente o successivamente, per dimissioni, decadenza o altra causa, il loro posto è preso, ordinatamente dall primo dei non eletti.

In caso di cessazione di un numero di componenti maggiore  o di dimissioni dell'intero Consiglio, si procede a nuova elezione in apposita Assemblea straordinaria, con le modalità previste dall'Art. 22 per le elezioni nell'Assemblea ordinaria.

Il Consiglio in tal modo eletto cessa di carica alla scadenza di quello da esso surrogato.

 

Art. 26 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri, e comunque almeno una volta all'anno, per  redigere il bilancio d’esercizio. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi, dal più anziano dei presenti. Delle riunioni del Consiglio sarà redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

 

Art. 27 - POTERI ED OBBLIGHI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è investito del poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, potendo deliberare qualsiasi operazione che non sia espressamente riservata all'Assemblea, dalla legge o dal presente Statuto, in particolare:

- cura l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;

- redige il bilancio d’esercizio;

- predispone gli eventuali regolamenti interni;

- stipula tutti gli atti ed i contratti  inerenti all’attività sociale;

- nomina i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;

- compie tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea dei Soci.

- vigila sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.

 

Art. 28 - REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di due membri eletti dall'Assemblea. L'eventuale sostituzione avviene con la nomina del primo del non eletti, aventi diritto. I Revisori dei Conti sono scelti, di norma, fra i Soci.

Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita la sorveglianza sulla regolarità della gestione finanziaria e controlla le scritture contabili, 1'esistenza di cassa e i bilanci; redige la relazione da presentare all'Assemblea dei Soci per l'approvazione del bilancio consuntivo.

 

Art. 29 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del Collegio viene scelto dai tre membri eletti; in mancanza d'accordo la funzione sarà esercitata dal membro più anziano. L'eventuale sostituzione avviene con la nomina del primo dei non eletti, aventi diritto.

Al Collegio del Probiviri sono demandate tutte le eventuali controversie sociali fra i Soci e tra questi e l'Associazione. Essi giudicheranno (ex bono et aequo) senza formalità né procedure. Il loro lodo sarà inappellabile.

 

Art. 30 - RAPPORTI ESTERNI DELL'ASSOCIAZIONE

Su delibera del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea generale, l'Associazione può associarsi ad altri Enti o Istituzioni similari italiane e straniere e può stipulare convenzioni e contratti con Enti pubblici e privati, anche allo scopo di fornire prestazioni e servizi attinenti ai fini di cui all'Art. 3.

 

Art. 31 - ORGANIZZAZIONE EDITORIALE

L'organizzazione editoriale delle pubblicazioni dell'Associazione è demandata al Consiglio Direttivo, che ne designa il Direttore Responsabile.

Il Consiglio attribuisce ad un proprio membro l'incarico di coordinare le pubblicazioni di cui all'Art. 4, nominandolo Direttore delle pubblicazioni.

 

Art. 32 - BIBLIOTECA

Le pubblicazioni acquistate, avute in dono o in cambio delle pubblicazioni sociali costituiscono la biblioteca sociale. Essa sarà custodita presso la sede legale o in altra sede proposta dal Consiglio. La gestione della biblioteca sociale è demandata al Consiglio Direttivo, che ne pubblica periodicamente l'inventario e definisce le modalità di accesso e consultazione. Il Consiglio attribuisce ad un proprio membro l'incarico di Direttore della biblioteca.

 

Art. 33 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dalla assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita ai sensi dell’Art. 18.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori, scelti anche fra i non Soci, che curino la liquidazione di tutti beni mobili ed immobili, ritirino gli eventuali crediti ed estinguano le obbligazioni in essere.

L'archivio e la biblioteca saranno donati o devoluti ad Enti culturali romagnoli, scelti dall'Assemblea, mentre il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore con finalità analoghe o in ogni caso avente finalità di pubblica utilità o di utilità sociale, secondo le disposizioni dell’Assemblea dei Soci, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito in ogni caso il preventivo parere dell’Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all’articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

 

Art. 34 - CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e alle altre norme di legge vigenti in materia di associazionismo.

 

Art. 35 – NORME TRANSITORIE

Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell’Assemblea.

Resta inteso che: (a) le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l’istituzione e l’operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l’iscrizione o migrazione dell’Associazione nel medesimo ovvero l’adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l’Associazione vi sarà iscritta o migrata ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore; (b) le clausole del presente Statuto ed incompatibili o in contrasto con i vincoli di cui al comma 8 dell’art. 148 del TUIR e al comma 7 dell'art. 4 del D.P.R. 633/1972 debbono intendersi efficaci solo una volta che sia decorso il termine di cui all’art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 così come le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dal medesimo termine di cui all’art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.

Resta inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, il Consiglio Direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell’approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti.