SOCIETA' PER GLI STUDI
NATURALISTICI
DELLA
ROMAGNA APS
Associazione di Promozione Sociale
S T A T U T O
Approvato
dall'Assemblea il 16 aprile 2019
con modifiche al precedente Statuto Sociale
in applicazione del D.Lgs.
3 luglio 2017, n. 117
"Codice del Terzo settore"
così
come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n.105
Art.
1 - Denominazione e sede
legale
Art.
2 - Definizioni
geografiche
Art.
3 - Fini dell'Associazione
Art.
4 - Pubblicazioni sociali
Art.
5 - Risorse economiche - patrimonio
Art.
6 - Soci
Art.
7 - Diritti e doveri dei
Soci
Art.
8 - Elenco del Soci e
diritto alla privacy
Art.
9 - Categorie dei Soci
Art.
10 - Esercizio sociale e
bilancio
Art. 11 - Quote sociali
Art. 12 - Decadenza da Socio
Art. 13 - Organi dell'Associazione
Art. 14 - Assemblea dei Soci
Art. 15 - Data dell'assemblea ordinaria
Art. 16 - Oggetto dell'assemblea
Art. 17 - Presidente e Segretario
dell'assemblea
Art. 18 - Validità dell'assemblea
Art. 19 - Presidente
Art. 20 - Vice-Presidente, Segretario, Tesoriere
Art. 21 - Consiglio Direttivo
Art. 22 - Elezioni sociali
Art. 23 - Durata degli incarichi
Art. 24 - Decadenza dalle cariche
Art. 25 - Sostituzione di membri del Consiglio Direttivo
Art. 26 - Riunioni del Consiglio Direttivo
Art. 27 - Poteri ed obblighi del Consiglio Direttivo
Art. 28 - Revisori dei conti
Art. 29 - Collegio dei Probiviri
Art. 30 - Rapporti esterni dell'Associazione
Art. 31 - Organizzazione editoriale
Art. 32 - Biblioteca
Art. 33 - Scioglimento
dell'Associazione
Art. 34 - Clausola di rinvio
Art. 35 - Norme transitorie
Art. 1 - DENOMINAZIONE
E SEDE LEGALE
E' costituita, ai sensi degli articoli 36 e segg. del
Codice Civile e del D.Lgs.. n. 117 del 3/7/2017 l'Associazione di Promozione
Sociale “SOCIETA' PER GLI STUDI NATURALISTICI DELLA ROMAGNA APS , con sede
legale in Forlì, V.le Roma n. 18. La variazione della sede legale all'interno
del Comune di Forlì non costituisce variazione del presente statuto.
La durata dell'Associazione è illimitata e può essere
anticipatamente sciolta ai sensi dell'Art. 33 del presente statuto.
Art. 2 - DEFINIZIONI
GEOGRAFICHE
Ai fini della presente Associazione, vengono considerati
confini geografici della Romagna: il fiume Reno a valle di Bastia, il corso del
fiume Sillaro, la dorsale del M. Oggioli, la dorsale dell'Appennino, la dorsale
del M. Carpegna fino allo sperone di Focara, il mare Adriatico.
Ai fini dell' Art. 4, vengono considerate "immediate
adiacenze della Romagna" le province italiane con essa confinanti.
Art. 3 - FINI
DELL'ASSOCIAZIONE
L'Associazione non ha fini di lucro. Persegue le seguenti
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:
- contribuire alla conoscenza, alla conservazione e alla
valorizzazione del patrimonio naturalistico romagnolo, alla tutela
dell'ambiente;
- promuovere la diffusione della cultura naturalistica in
Romagna.
Per il perseguimento delle predette finalità l'Associazione
svolge, in via esclusiva o principale in favore dei propri associati, dei loro
familiari conviventi o di terzi, le seguenti attività di interesse generale:
- educazione, istruzione, formazione e altre attività culturali
di interesse sociale con finalità educative;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio
naturalistico e del paesaggio;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali,
artistiche o ricreative, incluse attività editoriali, di promozione e di
diffusioni della cultura naturalistica.
A titolo esemplificativo e non esaustivo l'Associazione si
propone di promuovere studi, ricerche, manifestazioni, pubblicazioni,
conferenze, convegni, progetti didattici a favore di dei docenti, attività di
educazione e sensibilizzazione delle fasce più giovani.
Per il perseguimento dei fini istituzionali, l'Associazione
si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e
gratuita dai propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal
Codice del Terzo Settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito
registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale.
Può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di
prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri
associati, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto al riguardo dal Codice
del Terzo Settore. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile
con quella di lavoratore subordinato o
autonomo. L'associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi
allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità
civile verso terzi i volontari di cui si
avvale. Tale copertura assicurativa
costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'associazione e le
amministrazioni pubbliche.
Art. 4 - PUBBLICAZIONI
SOCIALI
L'Associazione si fa carico di coordinare la pubblicazione
di un "Notiziario" a cadenza almeno semestrale, nonché di un
periodico scientifico denominato "Quaderno di Studi e Notizie di Storia
Naturale della Romagna" a cadenza variabile, determinata di anno in anno a
giudizio insindacabile della organizzazione editoriale dell'Associazione indicata
all'Art. 31. Nelle pubblicazioni sociali avranno priorità i lavori presentati
dai Soci e quelli sulla Romagna propriamente detta (Art. 2), seguiti da quelli
sulle immediate adiacenze della Romagna. Potranno essere pubblicati anche
lavori su altre aree geografiche, se compatibili con le risorse disponibili.
I Soci Onorari e il Direttore Responsabile delle
pubblicazioni ricevono di diritto le pubblicazioni sociali. Tutti gli altri
Soci le riceveranno solo se in regola con la quota sociale dell'anno.
Art. 5 - RISORSE
ECONOMICHE - PATRIMONIO
L’Associazione trae le risorse economiche, necessarie al suo
funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse,
quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti
testamentari, rendite patrimoniali, proventi delle attività a favore dei Soci,
dei loro familiari, di terzi, proventi delle attività di raccolta fondi nonché
delle attività di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.
Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i
beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché
da tutte le altre risorse economiche sopra elencate, le entrate e le rendite
comunque conseguite. Tutto quanto costituente il patrimonio dell’Associazione, comprensivo
di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve
essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento
delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.
II fondo comune così costituito non sarà mai ripartibile
tra i Soci durante la vita dell'associazione nè all'atto del suo scioglimento.
E’ fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto o differito,
utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Art. 6 - SOCI
Il numero dei Soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere
al minimo stabilito dalla legge.
Tutte le persone fisiche possono aderire all'Associazione,
mediante la presentazione di una domanda indirizzata al Consiglio Direttivo
recante le informazioni all'aspirante Socio in merito all'applicazione del Dlgs
196/2003 come da successivo Art. 8.
E’ espressamente escluso ogni limite sia temporale che
operativo al rapporto associativo ed ai diritti che ne derivano.
La domanda comporta l'accettazione dello Statuto sociale e
di eventuali regolamenti e delibere adottate dagli organi dell'Associazione.
La richiesta di associazione di minori dovrà essere
controfirmata da chi esercita la patria potestà.
’L'Associazione
non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e
discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei Soci, né
prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota
associativa o collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla
titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
Sulle
domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a
comunicare la deliberazione di ammissione all’interessato. In caso di diniego,
la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all’interessato entro
60 giorni; quest’ultimo, entro i successivi 30 giorni, può proporre appello al
Collegio dei Probiviri ovvero, nel caso in cui l’organo non sia stato
istituito, all’Assemblea dei Soci, che, se non appositamente convocata, dovrà
pronunciarsi alla sua prima seduta utile.
Art. 7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
Tutti i Soci hanno gli stessi diritti e
gli stessi doveri.
In particolare, la qualifica di
Socio comporta il diritto:
- di godere dell’elettorato attivo e passivo; nel caso di Soci minorenni, il
diritto di voto attivo è esercitato dagli esercenti la potestà genitoriale,
mentre solo al compimento della maggiore età essi acquisiranno il diritto ad
essere candidati, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta
previsti, ad una carica elettiva dell’Associazione.
- di essere informati su tutte le
attività dell’Associazione;
- di partecipare attivamente alla vita
associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in
particolare in merito alla nomina degli organi direttivi dell’Associazione,
all’approvazione del bilancio di esercizio, alla modifica delle norme dello
Statuto e degli eventuali Regolamenti interni;
- di
ricevere le pubblicazioni loro dedicate (Art. 4).
- esaminare
i libri sociali purché rimangano all'interno della sede.
I Soci hanno
il dovere:
- di osservare
il presente Statuto, l’eventuale Regolamento interno e tutte le deliberazioni
legittimamente adottate dagli Organi sociali;
- di mantenere sempre un comportamento compatibile
con gli scopi e le finalità dell'Associazione;
- di svolgere la propria attività
nell’Associazione in modo personale, volontario e gratuito, in ragione delle
proprie disponibilità, senza fini di lucro anche indiretto, pur mantenendo il
diritto di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello
svolgimento dell’attività prestata;
- di
versare, nei termini fissati dal Consiglio Direttivo, la quota associativa
annuale (Art. 11) e gli eventuali contributi supplementari stabiliti in
funzione dei programmi di attività;
- di
mantenere nei confronti degli altri Soci un comportamento caratterizzato da
spirito di solidarietà, di correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore
morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate
dagli Organi sociali.
Art. 8 - ELENCO DEI
SOCI E DIRITTO ALLA PRIVACY
L'elenco dei Soci, tenuto in apposito registro custodito
dal Segretario dell'Associazione, sarà pubblicato periodicamente sul Notiziario
dell'Associazione.
Nel rispetto del Dlgs 196/2003 sulla tutela della privacy,
dall'elenco dei Soci reso pubblico nei suddetti modi, saranno omessi i
nominativi di quei Soci che avranno chiesto alla Segreteria dell'Associazione
di non comparire nell'elenco stesso.
I nuovi Soci dovranno specificare nella richiesta di
associazione se accettano o meno che il loro nome e indirizzo e la loro qualità
di associati vengano resi pubblici.
Art. 9 - CATEGORIE DI
SOCI
I Soci si distinguono in:
- Ordinari
- Onorari
Sono Soci Onorari illustri cultori degli studi
naturalistici che si siano distinti in campo nazionale ed estero, o persone
particolarmente benemerite dell'Associazione. I Soci Onorari sono nominati
dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
Art. 10 - ESERCIZIO
SOCIALE E BILANCIO
L'esercizio sociale ha inizio con il 1° gennaio e termina
con il 31 dicembre di ogni anno.
L’Associazione, in relazione all’esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato
patrimoniale, rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e
degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio,
l’andamento economico e gestionale dell’Associazione e le modalità di
perseguimento delle finalità istituzionali.
Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che
provvede a depositarlo nella sede dell’Associazione almeno 15 giorni prima
della riunione dell’Assemblea indetta per la sua approvazione. L’Assemblea
approva il bilancio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di
riferimento.
Qualora l’Associazione consegua entrate inferiori ad Euro 220.000,00,
il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del Rendiconto per
cassa.
Il
Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle
attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a
seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al
rendiconto per cassa.
Art. 11 - QUOTE
SOCIALI
Le quote sociali sono stabilite dall'Assemblea generale su
proposta del Consiglio Direttivo e devono essere versate entro il 31 marzo di ogni
anno.
Le quote associative e gli eventuali
contributi supplementari sono intrasmissibili e non rivalutabili.
Art. 12 - DECADENZA DA
SOCIO
L'adesione alla Società si intende rinnovata
automaticamente di anno in anno.
La decadenza da Socio avviene per volontarie dimissioni,
per decesso o per morosità, come da Art. 11; le volontarie dimissioni devono
essere comunicate per iscritto entro il 31 marzo di ogni anno; qualora ciò non
avvenga i Soci saranno considerati tali anche per l'anno successivo. La
radiazione di un Socio può essere decretata dall'Assemblea su proposta del
Collegio dei Probiviri, in caso di colpa grave o indegnità.
In ogni caso, prima di procedere alla radiazione, devono
essere contestati per iscritto al Socio gli addebiti che allo stesso vengono
mossi, consentendo facoltà di replica in assemblea. Il Socio dimissionario o
radiato non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Art. 13 - ORGANI
DELL'ASSOCIAZIONE
Gli organi dell'Associazione sono:
- l'Assemblea dei Soci
- il Presidente
- il Consiglio Direttivo
- il Collegio dei Revisori dei Conti
- il Collegio dei Probiviri.
Presidente, Consiglio Direttivo e Collegi sono organi
elettivi. Nessun compenso è dovuto ai membri di questi organi, salvo eventuale
rimborso delle spese sostenute per l'Associazione, preventivamente approvate e
documentate.
Art. 14 - ASSEMBLEA
DEI SOCI
L'assemblea generale dei Soci è il massimo organo
deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e
straordinarie.
L'Assemblea dei Soci è convocata in via ordinaria di norma
una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo
ne riconosca la necessità o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo
dei Soci. In questo ultimo caso la convocazione
deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.
L'assemblea verrà convocata dal Presidente con avviso da
far pervenire ai Soci anche tramite le pubblicazioni sociali (Art. 4) almeno 15
giorni prima della data fissata per la riunione, contenente l'ordine del
giorno, il luogo, la data e l’orario della prima e della seconda convocazione
che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.
Nell'Assemblea hanno diritto di voto i Soci Onorari e Ordinari
in regola con il versamento della quota sociale dell'anno secondo il principio
del voto singolo.
Ciascun Socio può farsi rappresentare da altri Soci con
delega scritta. Non si possono rilasciare più di due deleghe ad una stessa
persona. I Consiglieri possono ricevere deleghe a meno che non si tratti di
approvare il bilancio o di deliberazioni in merito a responsabilità di membri
del Consiglio.
Art. 15 - DATA
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
L'Assemblea ordinaria si tiene entro il mese di aprile di
ogni anno e, qualora sussistano particolari ragioni, entro i primi 6 mesi
dell'anno (vedi anche Art. 11), presso la sede legale o, in caso di
indisponibilità, in sede da destinarsi da parte del Consiglio.
Saranno indette due convocazioni dell'Assemblea, in date differenti,
per soddisfare le condizioni di validità di cui all'Art. 18.
Art. 16 - OGGETTO
DELL'ASSEMBLEA
L’Assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga
presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell’Assemblea
Straordinaria; è considerata straordinaria quando è chiamata a deliberare sulle
modifiche di statuto (Art.18), sulla fusione, scissione o trasformazione della
associazione e sullo scioglimento dell'Associazione (Art.33).
L'Assemblea ordinaria provvede a:
- elaborare e fissare i principi e gli indirizzi generali
della associazione;
- approvare eventuali regolamenti interni;
- stabilire il numero dei consiglieri del Consiglio
direttivo (Art. 21);
- eleggere il Presidente e
il Consiglio Direttivo (Art. 22)
- eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio
dei Probiviri (Art. 22)
- ratificare le ammissioni e i provvedimenti di esclusione
dei Soci proposti Collegio dei Probiviri (Art. 6)
- nominare i Soci Onorari su proposta del Consiglio
Direttivo;
- sentita la relazione dei Revisori dei Conti, approvare il
bilancio di esercizio e la relazione sull'attività svolta (Art. 10).
- Stabilire l'ammontare delle quote sociali su proposta del
Consiglio Direttivo;
Il voto per l'approvazione della relazione e del bilancio
di esercizio avviene per alzata di mano ed a maggioranza semplice (Art. 14). I
Soci che non approvano, possono avere la parola per illustrare le ragioni
del voto contrario.
In caso di mancata approvazione della relazione e del
bilancio di esercizio, il Consiglio Direttivo dovrà intendersi dimissionario e,
qualora il Consiglio stesso non sia già al termine del mandato triennale, si
procederà a nuova elezione del Consiglio con Assemblea straordinaria, convocata
entro un mese dal Presidente dell'Associazione o, in caso di inadempienza, dal
Presidente del Collegio dei Probiviri. L'Assemblea delibera sulla proposta di
bilancio preventivo, sui diversi argomenti all'ordine del giorno e sugli
indirizzi generali dell'Associazione. Eventuali proposte dei Soci da sottoporre
all'Assemblea dovranno pervenire al Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima
della data della riunione. E' tuttavia facoltà del Presidente dell'Assemblea
consentire che vengano discusse anche proposte di Soci pervenute dopo tale termine.
Art. 17 - PRESIDENTE E
SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA
L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta
dal Presidente dell'Associazione, in mancanza dal Vice Presidente; in loro
assenza l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea
nomina un Segretario. Delle riunioni si redige un verbale nell'apposito libro
che sarà firmato dal Presidente e dal Segretario.
Art. 18 - VALIDITA'
DELL'ASSEMBLEA
L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad
assicurare una corretta gestione dell'Associazione. E’ il massimo organo
rappresentativo dei Soci dell’Associazione che la costituiscono. E' convocata
almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione dei bilancio di
esercizio; è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche
statutarie e per lo scioglimento dell’Associazione, o per l’assunzione della
delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia
fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da
almeno il 10% dei Soci in regola col il pagamento della quota associativa
annuale. Le proposte di variazione allo Statuto dovranno pervenire ai Soci
almeno un mese prima della data fissata per l'Assemblea.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in
sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro
dell’organo direttivo scelto dai presenti.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia
presente o rappresentata almeno la metà dei Soci. In seconda convocazione, che
non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l’Assemblea è
validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o
rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall’orario di convocazione.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di
voti.
L’Assemblea
straordinaria che delibera sulle modifiche dello statuto, è validamente
costituita, sia in prima che in seconda convocazione quando sia presente o
rappresentata almeno la metà più uno dei Soci.
La
deliberazione è assunta in prima convocazione con il voto favorevole della metà
più uno dei Soci, mentre in seconda convocazione è assunta con il voto
favorevole dei tre quarti dei presenti.
Qualora
nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è
possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla
seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche
statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o
rappresentati purché adottata all’unanimità.
Per l’Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, oltre
che sulla fusione, scissione o trasformazione dell’Associazione, è richiesto il
voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto.
Art. 19 - PRESIDENTE
Il Presidente ha la rappresentanza legale
dell'Associazione, presiede l'Assemblea del Soci, il Consiglio Direttivo ed
esercita tutte le funzioni demandategli dallo Statuto. In caso di assenza o
impedimento, tutte le funzioni sono esercitate dal Vice-Presidente.
In caso di cessazione, di decadenza o di dimissioni viene
nominato il primo dei non eletti ai sensi dell'art. 22. In tal caso il nuovo
presidente rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.
Art. 20 -
VICE-PRESIDENTE, SEGRETARIO E TESORIERE
Il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere vengono
nominati dal Consiglio nel proprio seno.
Il Segretario custodisce il registro dei Soci, i verbali
delle riunioni e l'archivio della corrispondenza.
Il Tesoriere custodisce il registro contabile, tiene le
scritture contabili ed è il cassiere dell'Associazione, con le necessarie
procure.
Art. 21 - CONSIGLIO
DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione della
Associazione ed è composto dal Presidente e da un numero pari di membri
compreso tra un minimo di 4 ed un massimo di 10 eletti fra i Soci.
Elegge al proprio interno il Vice-Presidente, il Segretario
e il Tesoriere che formano l'Ufficio di Presidenza.
Il poter di rappresentanza attribuito agli amministratori è
generale. Le limitazione del potere di rappresentanza non sono opponibili ai
terzi se non sono iscritte nel registro unico nazionale del Terzo Settore o se
non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
I componenti del Consiglio direttivo svolgono la loro
attività gratuitamente salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate
per le attività prestate ai fini dello svolgimento della funzione, durano in
carica tre anni e sono rieleggibili.
Art. 22 - ELEZIONI
SOCIALI
Il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo, i Revisori
dei Conti ed i Probiviri vengono eletti dall'Assemblea generale, tra i Soci,
con una votazione a scrutinio segreto e a maggioranza semplice. La scheda
elettorale sarà suddivisa in quattro sezioni. La prima sezione, per 1'elezione
del Presidente della Società, consente di indicare un solo nome; la seconda,
per i Consiglieri, consente di indicarne fino al numero previsto; la terza, per
i Revisori dei Conti, consente di indicare due nomi; la quarta, per i Probiviri,
consente di indicarne tre.
Le schede votate potranno essere consegnate di persona o da
un altro Socio per delega, entro i limiti stabiliti per la rappresentanza
dall'Art. 14, oppure inviate per corrispondenza nel termini di tempo fissati
nell'avviso di convocazione dell'Assemblea e secondo modalità che assicurino la
segretezza del voto.
La scheda sarà spedita ai Soci aventi diritto al voto a
cura dell'Ufficio di Presidenza, non meno di quindici giorni prima di quello
fissato per la votazione. I Soci presenti in Assemblea che risultassero
sprovvisti di scheda, potranno ottenerla dal Segretario.
E' consentita la presentazione di liste orientative di
candidati sottoscritte da non meno di dieci Soci aventi diritto al voto.
Tuttavia gli elettori hanno facoltà di votare anche nomi non inclusi nelle
liste orientative.
L'Assemblea sceglie nel proprio seno tre scrutatori,
formanti l'Ufficio Elettorale, fra i quali il più anziano di età assume le
funzioni di Presidente dell'Ufficio Elettorale.
L'urna elettorale sarà aperta mezz'ora dopo l'apertura
effettiva dell'Assemblea. Vi saranno pubblicamente immesse, a cura dell'Ufficio
Elettorale, le schede inviate per corrispondenza e pervenute entro il termine
fissato. Dopo che tutti i Soci presenti avranno votato, l'Ufficio Elettorale
darà immediatamente inizio allo scrutinio delle schede. Sulla validità dei
singoli voti durante lo scrutinio decide, a maggioranza, l'Ufficio Elettorale.
Dopo lo scrutinio, il Presidente dell'Ufficio Elettorale
comunica all'Assemblea il risultato delle votazioni. Qualora, da parte di uno o
più Soci, vengano segnalate irregolarità nell'operato dell'Ufficio Elettorale,
il Presidente dell'Assemblea ha facoltà di disporre un nuovo scrutinio delle
schede, con la partecipazione del Segretario.
Al termine delle votazioni, le schede saranno conservate a
cura del Presidente dell'ufficio Elettorale e da esso distrutte dopo dieci
giorni, qualora non siano stati presentati ricorsi.
Sugli eventuali ricorsi, da presentarsi entro il termine di
tre giorni dalla proclamazione del risultati, decide, entro l'ulteriore termine
di sette giorni, una Commissione formata dal Presidente dell'Assemblea e dal
Collegio dei Probiviri, con esclusione di colui o di coloro la cui elezione
fosse oggetto di eventuale contestazione.
Il Socio che risultasse validamente eletto in due o più
organi sociali ha la facoltà di opzione.
Entro il termine di quindici giorni dalla proclamazione dei
risultati dello scrutinio, il Presidente dell'Assemblea ne dà comunicazione ai
nuovi eletti e li insedia nella carica rispettiva, presenziando alle consegne
da parte degli uscenti.
Art. 23 - DURATA DEGLI
INCARICHI
Tutti i componenti degli organi sociali elettivi resteranno
in carica per tre anni, salvo inadempienza dei doveri sociali previsti
dall'Art. 7, e sono rieleggibili.
Art. 24 - DECADENZA
DALLE CARICHE
Decadono dalle rispettive cariche i Consiglieri o i membri
dei Collegi i quali si astengano, senza giustificato motivo, per quattro volte
consecutive dal partecipare alle sedute dell'organo sociale del quale fanno
parte.
Art. 25 - SOSTITUZIONE
DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Qualora uno o più del membri del Consiglio Direttivo,
minore o uguale alla metà del loro
numero complessivo, rinuncino alla carica o cessino dal far parte del Consiglio
medesimo, congiuntamente o successivamente, per dimissioni, decadenza o altra
causa, il loro posto è preso, ordinatamente dall primo dei non eletti.
In caso di cessazione di un numero di componenti
maggiore o di dimissioni dell'intero
Consiglio, si procede a nuova elezione in apposita Assemblea straordinaria, con
le modalità previste dall'Art. 22 per le elezioni nell'Assemblea ordinaria.
Il Consiglio in tal modo eletto cessa di carica alla
scadenza di quello da esso surrogato.
Art. 26 - RIUNIONI DEL
CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il
Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei
suoi membri, e comunque almeno una volta all'anno, per redigere il bilancio d’esercizio. Per la
validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza
dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza
dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi, dal più anziano dei presenti.
Delle riunioni del Consiglio sarà redatto un verbale sottoscritto dal
Presidente e dal Segretario.
Art. 27 - POTERI ED
OBBLIGHI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è investito del poteri per la
gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, potendo deliberare
qualsiasi operazione che non sia espressamente riservata all'Assemblea, dalla
legge o dal presente Statuto, in particolare:
- cura l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- redige il bilancio d’esercizio;
- predispone gli eventuali regolamenti interni;
- stipula tutti gli atti ed i contratti inerenti all’attività sociale;
- nomina i responsabili delle commissioni di lavoro e dei
settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;
- compie tutti gli atti e le operazioni per la corretta
amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea dei
Soci.
- vigila sul buon funzionamento di tutte le attività
sociali e coordinamento delle stesse.
Art. 28 - REVISORI DEI
CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di due membri
eletti dall'Assemblea. L'eventuale sostituzione avviene con la nomina del primo
del non eletti, aventi diritto. I Revisori dei Conti sono scelti, di norma, fra
i Soci.
Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita la sorveglianza
sulla regolarità della gestione finanziaria e controlla le scritture contabili,
1'esistenza di cassa e i bilanci; redige la relazione da presentare
all'Assemblea dei Soci per l'approvazione del bilancio consuntivo.
Art. 29 - COLLEGIO DEI
PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri eletti
dall'Assemblea.
Il Presidente del Collegio viene scelto dai tre membri
eletti; in mancanza d'accordo la funzione sarà esercitata dal membro più
anziano. L'eventuale sostituzione avviene con la nomina del primo dei non
eletti, aventi diritto.
Al Collegio del Probiviri sono demandate tutte le eventuali
controversie sociali fra i Soci e tra questi e l'Associazione. Essi
giudicheranno (ex bono et aequo) senza formalità né procedure. Il loro lodo
sarà inappellabile.
Art. 30 - RAPPORTI
ESTERNI DELL'ASSOCIAZIONE
Su delibera del Consiglio Direttivo approvata
dall'Assemblea generale, l'Associazione può associarsi ad altri Enti o
Istituzioni similari italiane e straniere e può stipulare convenzioni e
contratti con Enti pubblici e privati, anche allo scopo di fornire prestazioni
e servizi attinenti ai fini di cui all'Art. 3.
Art. 31 -
ORGANIZZAZIONE EDITORIALE
L'organizzazione editoriale delle pubblicazioni
dell'Associazione è demandata al Consiglio Direttivo, che ne designa il
Direttore Responsabile.
Il Consiglio attribuisce ad un proprio membro l'incarico di
coordinare le pubblicazioni di cui all'Art. 4, nominandolo Direttore delle
pubblicazioni.
Art. 32 - BIBLIOTECA
Le pubblicazioni acquistate, avute in dono o in cambio
delle pubblicazioni sociali costituiscono la biblioteca sociale. Essa sarà
custodita presso la sede legale o in altra sede proposta dal Consiglio. La
gestione della biblioteca sociale è demandata al Consiglio Direttivo, che ne
pubblica periodicamente l'inventario e definisce le modalità di accesso e
consultazione. Il Consiglio attribuisce ad un proprio membro l'incarico di
Direttore della biblioteca.
Art. 33 - SCIOGLIMENTO
DELL'ASSOCIAZIONE
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dalla
assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita ai sensi dell’Art. 18.
L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione
nomina uno o più liquidatori, scelti anche fra i non Soci, che curino la
liquidazione di tutti beni mobili ed immobili, ritirino gli eventuali crediti
ed estinguano le obbligazioni in essere.
L'archivio e la biblioteca saranno donati o devoluti ad
Enti culturali romagnoli, scelti dall'Assemblea, mentre il patrimonio residuo,
dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore con
finalità analoghe o in ogni caso avente finalità di pubblica utilità o di
utilità sociale, secondo le disposizioni dell’Assemblea dei Soci, o, in
mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta
dalla legge, sentito in ogni caso il preventivo parere dell’Ufficio del
Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all’articolo 45, comma 1 del
D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 34 - CLAUSOLA DI
RINVIO
Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si
fa riferimento al Codice Civile e alle altre norme di legge vigenti in materia
di associazionismo.
Art.
35 – NORME TRANSITORIE
Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno
successivo alla data della sua approvazione da parte dell’Assemblea.
Resta inteso che: (a) le disposizioni del presente Statuto che
presuppongono l’istituzione e l’operatività del Registro unico nazionale del
Terzo Settore e/o l’iscrizione o migrazione dell’Associazione nel medesimo
ovvero l’adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e
produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro
verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l’Associazione vi sarà
iscritta o migrata ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno
emanati ed entreranno in vigore; (b) le clausole del presente Statuto ed
incompatibili o in contrasto con i vincoli di cui al comma 8 dell’art. 148 del
TUIR e al comma 7 dell'art. 4 del D.P.R. 633/1972 debbono intendersi efficaci
solo una volta che sia decorso il termine di cui all’art. 104, comma 2, del
D.Lgs. 117/2017 così come le clausole statutarie incompatibili o in contrasto
con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella
loro efficacia a decorrere dal medesimo termine di cui all’art. 104, comma 2,
del D.Lgs. 117/2017.
Resta inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, il Consiglio Direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell’approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti.